Premio di integrazione malattia

Visto quanto stabilito dall’art. 38 del vigente CCNL, le parti, valutata positivamente la sperimentazione prevista dall’Accordo provinciale del 10/09/2009, concordano che sarà erogato dalla Cassa Edile un premio lordo di € 110,00 a tutti i lavoratori che al termine dell’esercizio finanziario del 30 settembre di ogni anno, abbiano avuto nell’anno un’assenza per malattia non superiore a sei giorni.

Il premio verrà erogato una sola volta, anche i presenza di più assenze nell’anno di riferimento con durata inferiore a sei giorni.

Per avere diritto al premio, il lavoratore deve avere denunciate e versate alla Cassa Edile di Ancona un monte ore lavorative non inferiore a 1600, comprese le ore di infortunio.

Qualora la gestione Cassa Edile non sia in grado di dare la totale copertura alla prestazione di cui sopra, si autorizza ad utilizzare tutto o in parte il fondo APES.

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