Regolamento

Art. 1
L’organizzazione e l’attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro, costituito a norma dell’art. 33 del c.c.n.l. 15 aprile 1976 e dall’art. 11 del contratto integrativo per la circoscrizione territo­riale della provincia di Ancona, sono disciplinate come segue.

Art. 2
Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente: n. 3 dal Collegio Costruttori Edili della provincia di Ancona; n. 3 dalla F.L.C. provinciale di Ancona, in misura paritetica fra loro.
Il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Ancona e le Organizzazioni Sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi, eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.
I membri del Comitato durano in carica per la durata del vigente c.c.n.l. e possono essere riconfermati.
E’ però data facoltà alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostitu­zione anche prima dello scadere del mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano incarica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3
Il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Ancona designa in uno dei tre membri del Comitato Paritetico di parte imprenditoriale, il presidente del Comitato stesso, mentre le 00.SS. nominano in uno dei tre componenti del Comitato di parte sindacale, un Vice Presidente.

Art. 4
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente.
Ai componenti del Comitato di Presidenza si applicano le disposizioni dell’art. 2, 3° 4° 5° 6° e 7° comma.

Art. 5
Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato stesso, o dal Presidente.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta a cura del Presidente, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione; ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo avviso telefonico.

Art. 6
Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dai componenti del Comitato.
Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi dal Presidente del Comitato e dal Vice Presidente, in assenza, da un membro di ciascuna parte.

Art.7
Per il servizio di Segreteria e per gli adempimenti organizzativi, inerenti l’attività del Comitato, provvede il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona.

Art.8
In base a quanto previsto dall’art. 33 del c.c.n.l. 22 luglio 1979, al finanziamento del Comitato si provvede mediante il contributo di cui all’art. 43 del c.c.n.l. stesso.
L’Assistedil di Ancona, stanzierà ogni anno al Comitato Paritetico per la preven­zione infortuni, l’importo deliberato dal Comitato di gestione.
L’Assistedil provvederà ad effettuare i pagamenti che il Comitato richiederà di volta in volta per iscritto.
Qualsiasi richiesta di pagamento, o di future spese deliberate, inoltrata all’Assistedil nei limiti delle disponibilità finanziarie, deve essere controfirmata da almeno un rappresentante per parte.
Alla fine di ogni anno il Comitato provvederà a compilare la successiva approva­zione di un rendiconto economico attestante l’andamento dell’esercizio finanzia­rio.

Art. 9
Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro ed in generale al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promovendo idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
a) si avvale della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti e/o Istituti specializzati;
b) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfor­tunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- all’introduzione ed allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
- si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle organizzazioni rappresentante nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all’art. 19 della legge 20.5.1970, n. 300, dai lavoratori e dai datori di lavoro;
d) esercita, con le procedure di cui all’art. 10, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambien­tali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 10
L’attività di vigilanza e consulenza di cui all’art. 9, lett. d), è disciplinata come segue.
La Segreteria sottopone all’esame del Comitato di Presidenza le segnalazioni provenienti da soggetti indicati alla lettera c) dell’art. 9, relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato di Presidenza, ove dalle segnalazioni emergono fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l’effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere e nello stabili­mento oggetto della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli ai rappresentanti dell’im­presa e dei lavoratori, nonché impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato di Presidenza il proprio giudizio sull’esito della visita.
I giudizi sono i seguenti:
Molto pericoloso - totale o parziale mancanza o inefficacia di ponteggi, parapetti, protezione verso il vuoto, protezione delle aperture nelle solette, protezioni delle scale in muratura, andatoie e passerelle, impianti elettrici, impianti dimessa a terra.
Pericoloso - cantiere che presenta in parte le infrazioni del cantiere molto pericoloso.
Insufficiente - cantiere che presenta una minima parte di infrazioni.