CHIARIMENTI SULLA SCADENZA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con un decreto interministeriale del 31/01/2013 inerente il termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08) facciamo presente che considerata l'entrata in vigore è il 6 febbraio 2013 e stante proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale" la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013 e non in data 30 giugno 2013.


Riportiamo il comma 5 dell'art. 29, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 maggio 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 

Ancona, 10 maggio 2013