Le ultime circolari

Circolare 4/2020 - CORONAVIRUS - COVID19 - Accordo 23 marzo 2020 – Provvedimenti per imprese e lavoratori

Ancona, 25 marzo 2020

La CNCE con la comunicazione n. 701 ci ha trasmesso il testo dell’accordo nazionale siglato dalle parti sociali del sistema Casse Edili in data 23 marzo e contenente raccomandazioni e disposizioni alle Casse in relazione al particolare momento di emergenza.

 

Di seguito si fornisce una prima informativa sui principali, più significativi e più immediati aspetti dello stesso:

-      Viene precisato che in caso di sospensione del lavoro a causa di COVID 19 l’impresa e tenuta a far ricorso agli strumenti di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi secondo quanto previsto dall’apposita normativa;

-      Le parti concordano che la comunicazione preventiva, ai fini della cigo Covid-19 sarà unica e verrà inviata alle organizzazioni sindacali provinciali per unità produttive che insistono su una sola provincia, alle organizzazioni sindacali regionali per le unità produttive che insistono su più province della stessa regione ed infine alle organizzazioni sindacali nazionali per le unità produttive che insistono su più Regioni.

-      Viene prevista la proroga dei versamenti alla Cassa Edile delle mensilità di febbraio (scadenza 31 marzo) e di marzo (scadenza 30 aprile) alla data del 31 maggio. Restano fermi gli obblighi contrattuali legati ad altre scadenze come ad esempio la presentazione delle denunce mensili.

-      La Cassa anticiperà l’erogazione agli operai dell’APE non appena possibile;

-      La Cassa provvederà quindi a predisporre, entro il 30 aprile, una erogazione “anticipata” agli operai del GNF riferita al trimestre ottobre-dicembre 2019;

-      Ai fini del riconoscimento del rimborso della malattia si ricorda il nostro regolamento:

La Cassa Edile Assistedil di Ancona rimborserà, secondo lo schema sotto riportato, direttamente con bonifico bancario, alle imprese edili in regola con gli adempimenti, le somme che le stesse hanno anticipato, in base all’art. 26 del CCNL\ANCE, ai propri dipendenti ammalati.

Questa indennità spetta per i soli operai non in prova, esclusivamente previa indicazione dell’assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile, e fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT entro il termine perentorio di 40 giorni dalla scadenza del periodo di paga a cui si riferisce l’evento, pena la decadenza dall’esercizio del diritto.
L’impresa inoltre, per avere diritto alla prestazione, deve trasmettere alla Cassa Edile entro il termine del comma precedente, le buste paghe sottoscritte per ricevuta dai lavoratori interessati e copia del relativo certificato medico. Qualora l’impresa, trascorsi dodici mesi dalla richiesta, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria, decade dal diritto del rimborso.

La Cassa si riserva ogni approfondimento anche sulla base delle delucidazioni che saranno predisposte da CNCE come disposto dall’Accordo in argomento.