Tabelle

Tabelle delle retribuzioni


EDILIZIA: SPECCHIO DELLE RETRIBUZIONI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - OPERAI - SETTORE INDUSTRIALE (decorrenza 1° gennaio 2024)

Qualifiche Paga base oraria Indennità territ.le di settore Ex indennità conting. E.D.R. E.E.T. Totale orario E.V.R.
Operaio di 4° livello 7,99 1,53 3,01 0,06 0 12,59 0,2784
Operaio spec.to di 3° livello 7,42 1,42 3,00 0,06 0 11,90 0,2588
Operaio qualificato di 2° livello 6,68 1,29 2,99 0,06 0 11,02 0,2328
Manovale spec.to o operaio comune di 1° livello 5,71 1,10 2,96 0,06 0 9,83 0,1988
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 ccnl) 5,14 0,99 2,37 0,06 0 8,56 0,1792
Guardiani, custodi, portinai con alloggio (art. 6 ccnl) 4,57 0,87 1,97 0,06 0 7,47 0,1592


INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA - Dal 1° giugno 2021 agli operai spetta una indennità sostitutiva di mensa nella misura fissa, uguale per tutti, di Euro 7,00, per ogni giornata di effettivo lavoro (somma esente da contribuzione fino al limite di legge). Detta indennità non deve essere riconosciuta qualora i 2/3 degli operai del cantiere usufruiscano del servizio mensa previsto dal CCPL.

INDENNITA' DI TRASPORTO - Dal 1° maggio 2007 agli operai che hanno il loro domicilio nei limiti territoriali comunali ove ha sede il cantiere è corrisposta una indennità peri a Euro 1,00 per ogni giornata di effettivo lavoro. Per coloro il cui domicilio si trova oltre tali limiti, l'indennità di cui sopra è stabilita in Euro 1,50. L'indennità non è dovuta ove l'impresa provveda al trasporto del personale con mezzi propri.



EDILIZIA: SPECCHIO DELLE RETRIBUZIONI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - IMPIEGATI - SETTORE INDUSTRIALE (decorrenza 1° gennaio 2024)
LIVELLO Stipendio mensile Premio di produzione mensile Ex indennità di contingenza E.D.R. E.E.T. Totale E.V.R.
VII 1.974,71 378,94 533,82 10,33 - 2.897,80 68,83
VI 1.777,23 346,45 529,63 10,33 - 2.663,64 61,94
V 1.481,02 287,60 523,35 10,33 - 2.302,30 51,62
IV 1.382,31 260,66 521,25 10,33 - 2.174,55 48,18
III 1.283,56 240,17 519,16 10,33 - 2.053,22 44,74
II 1.155,21 216,65 516,43 10,33 - 1.898,62 40,26

I

987,36 186,19 512,87 10,33 - 1.696,75 34,41

 

EDILIZIA: SPECCHIO DELLE RETRIBUZIONI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - OPERAI - SETTORE ARTIGIANO (decorrenza 1° luglio 2023) 

Qualifiche Paga base oraria A.F.A.C. (*) Conting. I.T.S. E.D.R. Totale orario E.V.R
Operaio di 4° livello 7,98 - 3,01 1,74

0,06

12,79

0,2678
Operaio spec.to di 3° livello 7,42 - 2,99 1,49

0,06

11,96

0,2504
Operaio qualificato di 2° livello 6,67 - 2,98 1,34

0,06

11,07

0,2214
Operaio comune 5,71 - 2,96 1,19

0,06

9,92

0,1934

(*) AFAC interamente riassorbito dall'aumento dell' 1/02/2020.

EDILIZIA: SPECCHIO DELLE RETRIBUZIONI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - IMPIEGATI - SETTORE ARTIGIANO (decorrenza 1° luglio 2023)

Liv Stipendio mensile A.F.A.C. (*) Premio di produzione mensile Ex indennità di contingenza

E.D.R.

Totale

E.V.R.
7 1.993,46 - 399,64 534,28

10,33

2.937,71

68.58
6 1.777,08 - 356,75 529,11

10,33

2.673,27

60,02
5 1.481,04 - 296,62 522,91

10,33

2.310,90

50,01
4 1.380,98 - 267,89 520,12

10,33

2.179,32

46,33
3 1.283,72 - 249,58 517,85

10,33

2.061,48

43,32
2 1.153,65 - 222,74 515,27

10,33

1.901,99

38,30
1 987,30 - 196,19 512,58

10,33

1.706,40

33,45

(*) AFAC interamente riassorbito dall'aumento dell' 1/02/2020.

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche. 21 dicembre 2015

Art. 3 - Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa

Con decorrenza 1/1/2017, l’importo dell’indennità sostitutiva di mensa, per gli operai, attualmente prevista in € 7,00 (sette), è stabilita nella misura di € 7,50 (sette/50). L’importo dell’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati (art. 55 del CCNL), rimane invariata all’importo di € 7,00 (sette).

Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell’impresa o rimborso del pasto presso altri servizi di ristorazione. La predetta indennità non è comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano l’orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo o che non usufruiscono del servizio di mensa.

Art. 5 - Indennità di trasporto

E' istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizza il proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di lavoro. Tale indennità, sulla quale non va computata la percentuale di cui all’art. 21 del Ccnl del 24 gennaio 2014, non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato al comma 4. L’indennità di trasporto è stabilita in € 1,20 se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 1,50 se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente. Tali indennità, a decorrere dal 1 gennaio 2017 passano rispettivamente a € 1,70 e € 2,00. L’indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al “punto di raccolta” indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il “punto di raccolta” è ubicato in un comune diverso da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari ad € 0,50; tale indennità con decorrenza 1 gennaio 2017 passa a € 0.70.

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili

ed affini delle Marche. 21 dicembre 2015

Art. 3 - Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa

Con decorrenza 1/1/2017, l’importo dell’indennità sostitutiva di mensa, per gli operai, attualmente prevista in € 7,00 (sette),

è stabilita nella misura di € 7,50 (sette/50).

L’importo dell’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati (art. 55 del CCNL), rimane invariata all’importo di € 7,00 (sette).

Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell’impresa o rimborso del pasto presso

altri servizi di ristorazione. La predetta indennità non è comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano

l’orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo o che non usufruiscono del servizio di mensa.

Art. 5 - Indennità di trasporto

E' istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza

al lavoro e da corrispondere al solo personale operario che utilizza il proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di lavoro.

Tale indennità, sulla quale non va computata la percentuale di cui all’art. 21 del Ccnl del 24 gennaio 2014, non è dovuta

ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente

a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato al comma 4.

L’indennità di trasporto è stabilita in € 1,20 se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 1,50

se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente.

Tali indennità, a decorrere dal 1 gennaio 2017 passano rispettivamente a € 1,70 e € 2,00.

L’indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al “punto di raccolta” indicato dal datore di lavoro se

questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il “punto di raccolta” è ubicato in un comune diverso

da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari ad € 0,50; tale indennità con decorrenza

1 gennaio 2017 passa a € 0,70.