Regolamento delle prestazioni e delle assistenze

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Art. 1 Regolarità di iscrizione all'Ente
Sono regolarmente iscritti all’ASSISTEDIL i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze di: imprese edili o affini, siano esse artigiane, cooperative o industriali; Enti, Pubbliche Amministrazioni; Condomini o privati, svolgenti attività edili o affini, sempreché questi datori di lavoro adempiano regolarmente ed integralmente a quanto previsto e stabilito dai vigenti contratti collettivi di lavoro circa l’accantonamento presso l’ASSISTEDIL del trattamento economico dovuto ai dipendenti operai per ferie, gratifica natalizia e festività, riposi annui, e semprechè versino all’ASSISTEDIL sia l’importo di detto trattamento economico che gli stabiliti contributi contrattuali.

Art. 2 Anzianità di iscrizione all'Ente
Per Anzianità di iscrizione all’Ente si intende che il lavoratore regolarmente iscritto all’Assistedil abbia prestato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti l’evento con relativo accantonamento presso le competenti Cassa Edili della percentuale prevista dal CCNL.

Art. 3 Prestazioni extra contrattuali dell'Assistedil
L’ASSISTEDIL attua le seguenti forme assistenziali a favore dei lavoratori iscritti e dei loro familiari:
1) contributo ai figli studenti
2) Sussidio per protesi odontoiatriche, acustiche, oculistiche, ortopediche.
3 ) nascita primo figlio
4) Distribuzione gratuita di vestiario e  scarpe antinfortunistiche
5) Integrazione salariale per gli apprendisti
6) premio di integrazione malattia
7) sussidi straordinari

Tutte le prestazioni e le assistenze sopra indicate sono concesse secondo le norme che singolarmente le disciplinano e di cui ai relativi regolamenti appresso riportati, fermo restando le disposizioni di cui agli art. 1 e 2 in quanto applicabili.
Tutte le richieste di prestazione devono pervenire con apposita domanda e nei termini previsti dalle singole disposizioni.

Art. 4 Contributi ai figli studenti
A) Contributo annuo per l’acquisto di libri Scolastici nelle seguenti misure :
per la scuola media inferiore €110,00;
per la scuola media superiore €210,00;
per l’università  €350,00.

Il contributo viene erogato al lavoratore, su domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, a condizione che lo stesso sia in forza al momento della richiesta e che  deve percepire nell’anno solare stesso l’assegno APE. Il lavoratore deve avere inoltre registrate almeno 700 ore lavorative nella Provincia di Ancona nei sei mesi precedenti e che i figli studenti sono fiscalmente a suo carico e non ripetenti. Nel caso di studenti universitari è necessario altresì, per avere diritto alla prestazione, che non siano fuori corso.

B) Premio laurea

Un  importo da determinare dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, da erogare ai figli di lavoratori edili che abbiano conseguito la laurea con il massimo dei voti. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre  dell’anno in cui è stata conseguita la laurea ed il relativo premio verrà liquidato, a condizione che lo studente sia fiscalmente a carico del lavoratore edile e che lo stesso abbia percepito nell’anno in corso l’erogazione APE.

Art. 5 - Sussidio per protesi odontoiatriche - acustiche - oculistiche - ortopediche
- Protesi odontoiatriche: erogazione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 516;
- Protesi oculistiche (occhiali da vista e/o lenti a contatto ): erogazione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 150;

- Protesi acustiche: erogazione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 150;
- Protesi ortopediche: erogazione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 150;
Il sussidio per le prestazioni di cui sopra viene erogato al lavoratore una sola volta l'anno (anno di riferimento: esercizio finanziario 1/10 - 30/09 ) al massimo per due delle suddette prestazioni.
Al lavoratore avente diritto sarà effettuata una prima erogazione pari al 70% del totale rimborsabile entro i due mesi dalla data di presentazione della domanda, la seconda al termine dell'esercizio di relazione alla copertura del tetto massimo previsto.
Requisiti: Il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, deve trovarsi alle dipendenze di una impresa inscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi e degli accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative ,nei dodici mesi precedenti ,presso la Cassa Edile della provincia di Ancona al momento della presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.
Presentazione della domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura della spesa sostenuta.
Documentazione:
- Prescrizione medica;
- Preventivo di spesa per le prestazioni odontoiatriche;
- Fattura originale della spesa sostenuta, contenente in dettaglio le prestazioni effettuate, mentre per i lavoratori con interventi di protesi  il sanitario dovrà, secondo gli schemi abitualmente utilizzati, specificare i singoli denti oggetto dell'intervento;
- Attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza.

Art.5  Bis  - Sussidio per protesi odontoiatriche  - oculistiche  ( prestazione valida fino al 30.09.2014  sostituisce art.5 )

Protesi odontoiatriche

All’iscritto che si sottoponga ad una protesi dentaria spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto, fino ad un rimborso massimo di 600 euro, alle condizioni che seguono :
-la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura;
-l’iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda;
-l’iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 600 ore denunciate e versate;
-alla domanda deve essere allegata la fattura del dentista  in originale e che identifichi  puntualmente il costo della protesi dentaria in quanto dalla prestazione sono escluse le semplici cure e similari;
-la prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore denunciate e versate;
-il sussidio per la prestazione è erogato al lavoratore e a un solo familiare, una sola volta l’anno.

Protesi oculistiche

All’iscritto che acquisti una protesi oculistica (lenti ed occhiali da vista e lenti a contatto) spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto, fino ad un rimborso massimo di 150 euro, alle condizioni che seguono :

-la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura;
-l’iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda;
-l’iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 600 ore denunciate e versate;
-alla  domanda deve essere allegata la fattura dell’ottico  in originale e relativa prescrizione medica;
-la prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore denunciate e versate. Il sussidio per la prestazione è erogato al lavoratore una sola volta l’anno.

Art. 6 - Nascita primo figlio
All’iscritto a cui nasca il primo figlio  o adotta un primo figlio, spetta una prestazione di € 700 lordi alle condizioni che seguono :

-la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio;
-l’iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda;
-l’iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 1000 ore denunciate e versate;
-alla domanda deve essere allegata copia del certificato di nascita e dello stato di famiglia.

Art.7 tetto massima di spesa

Il tetto massimo di spesa previsto per l’art 5 bis, come sopra modificato, compreso il contributo della nascita del primo figlio viene elevato a 100.000 euro.

Art. 8- Vestiario e scarpe antinfortunistiche
L’Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l’erogazione, una tuta invernale ed una tuta estiva addebitandone il costo della prestazione alla gestione Cassa Edile. In caso di infortunio sul lavoro, è necessario che l’operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.
Per aver diritto alla prestazione di cui sopra, il lavoratore deve essere attivo alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l'impresa in regola con i versamenti.
Con l'erogazione delle tute invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all'anno.
La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse regole sopra previste per gli indumenti da lavoro

Art. 9 - Integrazione salariale per gli apprendisti
Agli Apprendisti occupati presso un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Ancona viene riconosciuta, in caso di sospensione del lavoro per eventi meteorologici per i quali l’INPS abbia cor­risposto la Cassa Integrazione Guadagni agli operai occupati nello stesso cantiere dalla stessa ditta, una integrazione salariale per tutte le ore riconosciute dall’INPS agli altri lavoratori occu­pati nello stesso cantiere.

Per ottenere l’integrazione l’apprendista deve:

- al momento della sospensione del lavoro, per le ragioni di cui sopra , risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Assistedil;
-essere iscritto alla Cassa Edile da almeno 6 mesi;
-avere “Accantonamenti” presso la Cassa Edile nei quattro mesi  precedenti il periodo di sospensione per il quale si chiede l’integrazione,
- almeno 400 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato;
-aver  400 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato dopo il periodo di sospensione.

Le  ore di infortunio si considerano lavorative ai fini di cui ai punti 3-4

L’integrazione salariale oraria sarà pari al 60 %  della retribuzione oraria prevista per l’apprendista per tutte le ore di integrazione rico­nosciute dall’INPS agli operai che lavorano nello stesso cantiere. La retribuzione oraria rimborsata non deve superare il tetto massimo previsto dalla normativa INPS in materia /173 ,

La ditta quando nella “Denuncia dei Lavoratori Occupati” indica ad un Apprendista ore di CIG deve inviare alla Cassa Edile Assistedil :
- copia della “Domanda di Integrazione Salariale Ordinaria Settore Edilizia” (Mod.I.G.l. 15/ed) inviata all’INPS per gli altri operai;
- l’autorizzazione dell’INPS con la quale attesta il riconoscimen­to al pagamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli altri operai occu­pati nel cantiere

La prestazione sarà erogata direttamente al lavoratore  solo dopo  aver verificato che sono state denunciate e pagate, per conto dell’apprendista, le 400 ore dopo il periodo di sospensione che ha dato origine alla domanda di integrazione.

Art.10 - Premio di integrazione malattia
Sarà erogato dalla Cassa Edile un premio lordo di euro 110,00 a tutti i lavoratori che al termine dell’esercizio finanziario del 30 settembre di ogni anno, abbiano avuto nell’anno un’assenza per malattia non superiore a sei giorni. Il premio sarà  erogato una sola volta anche in presenza di  più assenze nell’anno di riferimento con durata  inferiore a sei giorni. Per avere diritto al premio il lavoratore deve avere denunciato e versato alla Cassa Edile di Ancona  un monte ore lavorative non inferiore  di 1600  comprese le ore di infortunio.

Art. 11 - Sussidi straordinari
Nel caso in cui un lavoratore si trovi in particolari condizioni di necessità e per eventi che non rientrino nell’ambito di applicazione delle altre assistenze e provvidenze esistenti, l’Assistedil eroga dei sussidi straordinari. L’erogazione dei sussidi straordinari è effettuata dietro richiesta documentata da parte dell’interessato. La domanda sarà esaminata dal Comitato di Presidenza, il cui giudizio di merito è insindacabile.