Regolamento per il rimborso dell'indennità di malattia

La Cassa Edile Assistedil di Ancona rimborserà, secondo lo schema sotto riportato, direttamente con bonifico bancario, alle imprese edili in regola con gli adempimenti, le somme che le stesse hanno anticipato, in base all’art. 26 del CCNL\ANCE, ai propri dipendenti ammalati.
Questa indennità spetta per i soli operai non in prova, esclusivamente previa indicazione dell’assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile (mod. 03), e fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT entro il termine perentorio di 40 giorni dalla scadenza del periodo di paga a cui si riferisce l’evento, pena la decadenza dall’esercizio del diritto.
L’impresa inoltre, per avere diritto alla prestazione, deve trasmettere alla Cassa Edile
entro il termine del comma precedente, le buste paghe sottoscritte per ricevuta dai lavoratori interessati e copia del relativo certificato medico. Qualora l’impresa, trascorsi dodici mesi dalla richiesta, non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria, decade dal diritto del rimborso.


Integrazione malattia della Cassa Edile

Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è fino a 6 giorni                        senza alcuna retribuzione

Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è > a 6 giorni                  50% della retribuzione;

Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è > a 12 giorni                100% della retribuzione;

Per i giorni dal 4° al 20°                                                         33% della retribuzione coefficiente 0,33;

Per i giorni dal 21° al 180°                                                       11% della retribuzione coefficiente 0,107;

Per i giorni dal 181° al 365°                                                     50% della retribuzione coefficiente 0,5.

 

Si rimborsano 6 giorni alla settimana, con esclusione delle domeniche e delle festività (art. 19 CCNL), secondo la formula di calcolo sotto riportata:

 

paga oraria contrattuale senza Edr X ore della settimana (40)
quota giornaliera   =   ­--------------------------------------------------------------------------------------  X  coefficiente
giornate lavorabili (6)

 

La tabella dei rimborsi malattia è predisposta ed aggiornata dalla Cassa Edile e contiene una ripartizione delle quote in due parti: una parte (A) calcola la cifra giornaliera da erogare al lavoratore; l’altra parte (B) calcola la cifra giornaliera che rimborserà la Cassa Edile all’impresa. La differenza costituisce il rateo mensile del 4,95% (permessi individuali e riduzione orario di lavoro ROL) che è a carico dell’azienda e non è rimborsabile.

L’indennità di malattia erogata all’impresa dalla Cassa Edile è rapportata alle 450 ore imputate al lavoratore in questione nei tre mesi interi di calendario precedente l’evento (allegato E al contratto).

Nel caso in cui tali ore siano inferiori al minimo di 450, il rimborso è proporzionalmente ridotto, ma se il lavoratore è stato assunto nei tre mesi precedenti l’evento, non si tiene conto della quantità di ore inferiori a 450. Nel calcolo delle 450 registrate al lavoratore nelle casse edili si tiene conto delle ore lavorate e di quelle comunque retribuite, delle festività, delle malattie \ infortuni, CIG e permessi.

Sono, quindi, escluse le ferie.

Per le malattie di lunga durata (dal 181° al 365° giorno), il CCNL al comma 6 dell’art. 26 prevede l’erogazione della quota giornaliera con il coefficiente per le sole giornate non indennizzate dall’INPS.

Il trattamento economico per i lavoratori part-time è proporzionalmente ridotto in riferimento all’orario effettuato.

Si considerano ricadute i nuovi periodi di malattia che insorgono entro trenta giorni dalla conclusione del primo, a meno che non ci siano certificazioni mediche ed eventuali altre attestazioni che escludano relazioni patologiche fra i due eventi morbosi.

Il trattamento economico è assicurato fino alla permanenza del rapporto di lavoro, così detto periodo di comporto, che è di 9 mesi consecutivi, oppure calcolato nell’arco dei 20 mesi anche per periodi non consecutivi. È previsto in 12 mesi per anzianità del lavoratore superiore a 3 anni e mezzo.

L’impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile i provvedimenti, anche successivi, di disconoscimento della prestazione da parte dell’istituto realizzati per via amministrativa o con visita fiscale. Ciò al fine di evitare, da parte della Cassa Edile, una erogazione indebita dal momento che al comma 6 dell’art. 26 ed allegato E comma 3 è dovuta la prestazione per le “giornate indennizzate dall’INPS”.

 

a) Maggiorazione caposquadra

La maggiorazione va computata solamente sull’imponibile degli accantonamenti e non su quelli dei contributi Cassa Edile.

b) Super minimo

La maggiorazione va computata su entrambi gli imponibili – occorre busta paga.