Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale della Provincia di Ancona

L’art. 47 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/2008, prevede che  tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori designino un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

In mancanza di tale elezione diretta da parte dei lavoratori all’interno della azienda, il rappresentante per la sicurezza verrà individuato per più aziende operanti nello stesso territorio.

Si rende noto che in data 10/09/2009 presso la sede del Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona è stato siglato l’accordo tra il Collegio Costruttori e le OO.SS per le modalità di  designazione, elezione e modus operandi della figura dell’ RLST per la Provincia di Ancona.

Secondo quanto previsto da tale accordo variato in data 01/03/2011, l’assemblea ha eletto il Sig. “Alessandro Badiali” come RLST della provincia di Ancona.

 

Attribuzioni del Rappresentate Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza

Il RLST opera esclusivamente nella provincia, con riferimento alle imprese edili in tale zona operante ed iscritte alla cassa edile di Ancona “Assistedil”, nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che sono al di sotto dei 15 dipendenti.

Il RLST esercita le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 in particolare dovrà:

  • essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unitĂ  produttiva;
  • essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivitĂ  di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • ricevere dalle imprese, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori nei cantieri, comunicazione della messa a disposizione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche redatto dal coordinatore per la progettazione;
  • ricevere dalle imprese, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori nei cantieri, della comunicazione della messa a disposizione del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08;
  • partecipare alla riunione periodica dei rischi di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e nei casi di necessitĂ .

Per aderire al servizio è necessario:

-           essere impresa iscritta alla Cassa Edile di Ancona Assistedil ed essere regolare con i versamenti al momento dell’adesione;

-           inviare il modello, compilandolo in ogni parte (allegato 1).

Con l’invio delle comunicazioni di cui ai punti precedenti, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano, tutti gli adempimenti a carico delle imprese si  intendono espletati. Le comunicazioni vanno inoltrate su appositi moduli  previsti dal CPT e approvati dalle parti (allegato 2).

L’attività di conoscenza, consultazione e di formulazione dei pareri sopra richiamati, può essere  svolta presso la sede della azienda o unità produttiva o presso altra sede concordata tra le parti ogni volta, ivi compresa la sede del CPT.

Nello svolgimento delle sue funzioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, su sua  richiesta, riceve dal datore di lavoro  copia del DVR e del PSC e può avvalersi anche del supporto tecnico del Comitato Territoriale Paritetico.

Per quanto di loro competenza, le imprese dovranno attivare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nei casi previsti dalla legge, direttamente, anche con l’assistenza della propria associazione datoriale, utilizzando gli appositi moduli che verranno predisposti dal Comitato Paritetico Territoriale.


Accesso ai luoghi di lavoro

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriali, per lo svolgimento delle loro funzioni, ha diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni ai sensi del comma 1 lett. a art. 50 del D.Lgs. 81/2008. Ciò previa comunicazione preventiva alla impresa interessata.

Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l’impresa anche tramite il Collegio Costruttori, concorda la data per l’accesso da tenersi nei successivi 7 giorni, compatibilmente con le esigenze organizzative / produttive.

Nel corso dell’accesso in azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha il  diritto, per l’espletamento delle proprie funzioni, di prendere visione del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.

Il termine di preavviso non opera in caso d’infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.

Tutti i casi di mancato accesso in azienda saranno riportati nella relazione mensile dell’attività svolta del RLST da consegnare al CPT territoriale. Le parti convengono espressamente che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, durante il mandato triennale , non può svolgere alcuna attività di natura sindacale. Inoltre, il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita di cantiere.

allegato 1 (adesione al servizio)

allegato 2 (consultazione RLST)