NUOVA NORMATIVA REGIONALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

Ancona, 22 novembre 2018

Informiamo che con delibera di Giunta Regionale n. 1473 del 12/11/2018 è stato approvato il regolamento regionale concernente "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto", ovvero norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici quando vengono eseguiti lavori di manutenzione delle coperture al fine di garantire condizioni di sicurezza ai lavoratori.
Il regolamento regionale approvato con delibera n. 1473 del 12/11/2018 e la legge regionale in materia n. 7/2014 sono scaricabili dai link sotto riportati.

DGR1473_18_Regolamento

legge regionale n 7_14




NUOVO ACCORDO RSPP - ASPP

Ancona, 5 settembre 2016

Riteniamo utile riportare una sintesi del recente accordo in Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione” entrato in vigore il 4 settembre 2016.

La formazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi) ha subito negli ultimi anni una profonda innovazione, sia quando questa funzione è svolta direttamente dal Datore di Lavoro (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) sia quando, come nel nostro caso, è svolta da altri, dipendente o esterno all’azienda.

In realtà questo Accordo non propone soltanto quanto descritto dal titolo, bensì una serie di altre ed importanti modifiche e novità che meritano un’attenta lettura.

Ma, come sempre accade, le norme sono destinate a professionisti del settore per cui agli altri rimane complicato interpretarle.

E’ però altrettanto difficile per noi riassumerle in poche parole, perciò, oltre questa rapida introduzione, alleghiamo il testo integrale dell’Accordo e ci rendiamo disponibili ad ulteriori approfondimenti.

Questi in sintesi i punti principali dell’Accordo del 7 luglio 2016:

1) Rivisitazione del percorso formativo ASPP/RSPP

-  Modulo A-B-C

-  Metodologia didattica, requisiti dei docenti, organizzazione dei corsi, verifiche di apprendimento

-  Riconoscimento della formazione pregressa, aggiornamento

-  Soggetti formatori, organizzazione dei corsi, E-learning

2) Requisiti dei docenti in materia di sicurezza

-  Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013

-  Svolgimento della formazione dei propri dipendenti da parte del Datore di Lavoro-RSPP pur se privo del possesso della capacità didattica stabilita dal decreto interministeriale 6 marzo 2013

3) Aggiornamento nei corsi delle figure del Servizio di Prevenzione

-   Principio generale valido per tutti i corsi SSL che prevede, pur mantenendo il diritto al titolo acquisito, in mancanza di aggiornamento che tale funzione debba ritenersi non esercitabile fin quando non viene completato l’aggiornamento

-   Prevista la partecipazione a convegni e seminari per l’espletamento dell’aggiornamento per un max 50% del monte ore

-   Viene tolto il numero massimo di partecipanti nei convegni validi come aggiornamento

4) Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro RSPP

-  Formazione del datore di lavoro in relazione ai macrosettori Ateco, ai livello di rischio, alle reali attività di rischio dei lavoratori dipendenti

5) Riconoscimento della formazione del medico competente

-  Esonero dalla formazione prevista dall’art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/2008, da parte del medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro

6) Formazione dei lavoratori somministrati

-  Obbligo della formazione a carico del somministratore sempreché il contratto di somministrazione non preveda diversamente che lo stesso sia adempiuto dall’utilizzatore.

7) Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi formazione di cui art. 32, comma 2 D.Lg. 81/2008 - (Allegato I)

8) Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalitĂ  E-learning - (Allegato II)

-  Requisiti e specifiche di carattere organizzativo

-  Requisiti e specifiche di carattere tecnico

-  Profili di competenze per la gestione didattica e tecnica

-  Documentazione

9) Sistemi di crediti formativi tra percorsi formativi equivalenti – (Allegato III)

Viene descritta l’equivalenza totale o parziale oppure la necessità della frequenza in caso di possesso del titolo abilitativo di una funzione (es. RSPP, RLS, CSE, Datore di lavoro, Dirigente, ecc.) e si voglia frequentare un corso per l’acquisizione di altra funzione.

10) Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi – (Allegato IV)

-  Profili di competenza degli ASPP/RSPP

-  Bisogni formativi di ASPP/RSPP

-  Il progetto formativo

-  Le verifiche in itinere e finali

11) Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione – (Allegato V)

Per ciascuna funzione, in relazione al corso base od all’aggiornamento, vengono specificati: soggetti, norme di riferimento, categoria di rischio, soggetti formatori, requisiti dei docenti, valutazione apprendimenti, modalità di valutazione, n° max partecipanti, indicazioni su metodologia didattica, erogazione E-learning

Testo integrale dell'accordo del 7 luglio 2016




Asseverazione in edilizia

Ancona, 11 aprile 2014


L’Asseverazione è una scelta volontaria dell’impresa edile, promossa dalla CNCPT con il sostegno di INAIL, regolamentata da UNI, che attesta l’adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

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CHIARIMENTI SULLA SCADENZA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con un decreto interministeriale del 31/01/2013 inerente il termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08) facciamo presente che considerata l'entrata in vigore è il 6 febbraio 2013 e stante proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale" la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013 e non in data 30 giugno 2013.


Riportiamo il comma 5 dell'art. 29, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 maggio 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 

Ancona, 10 maggio 2013