Statuto


Statuto

Art. 1 Costituzione
In armonia a quanto disposto dalle vigenti norme del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini e del relativo contratto integrativo da valere per la provincia di Ancona, tra:
1) Il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona o anche Ance Ancona aderente all’Associazione industriali della Provincia di Ancona e all’Associazione Nazionale Costruttori Edili – A.N.C.E. ;
e in ordine alfabetico:
2) la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - FeNeAL - aderente alla Unione italiana del Lavoro - UIL - Sindacato Provinciale di Ancona;
3) la Federazione Italiana Lavoratori Costruttori e Affini - FILCA - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - ClSL - Sindacato Provinciale di Ancona;
4) la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini - FILLEA - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGlL - Sindacato Provinciale di Ancona;
è costituito l'"ENTE Dl GESTIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI Dl ASSISTENZA AI LAVORATORI DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI ANCONA", brevemente denominato "ASSISTEDIL" (già CASSA EDILE e SCUOLA EDILE).

Art. 2 Scopi, funzioni, compiti
L’Ente di Gestione degli Istituti Contrattuali di Assistenza ai Lavoratori dell’Edilizia della Provincia di Ancona o più brevemente “ASSISTEDIL†è lo strumento per l'attuazione nella Provincia di Ancona per le materie indicate nel presente Statuto dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l’Ance e le Federazioni Nazionali dei lavoratori Fe. n.e.a.l.-UIL, F.i.l.c.a.-CISL e F.i.l.l.e.a.-CGIL nonchè tra l’Asspciazione Collegio Costruttori Edili della Provincia dl Ancona e la Fe.n.e.a.l.-UIL, F.i.l.c.a.-CISL e F.i.l.l.e.a.-CGIL della Provincia di Ancona.
L’Assistedil è altresì lo strumento per l’attuazione nella Provincia di Ancona per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni Nazionali dei Lavoratori e le Organizzazioni nazionali Artigiane di settore ANAEPA.Confartigianato, ANSE/ASSOEDIL-Cna. FIAE-Casartigiani e CLAAI. Nonché tra le rispettive Organizzazioni Territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nel confronti dell'Assistedil.
Come chiaramente appare dalla sua stessa denominazione, l'Ente ha lo scopo di provvedere alle gestioni di quegli Istituti assistenziali, previdenziali, mutualistici, di addestramento professionale, ecc., e di quei fondi, indennità, contributi, ecc., gestioni che, ai sensi dei surrichiamati contratti collettivi di lavoro, sono demandate ad organismi paritetici intersindacali, quali le Casse Edili, gli Enti Scuola, ecc.
L'ASSISTEDIL pertanto, in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali vigenti e in attuazione delle relative disposizioni già concordemente emanate dalle quattro Organizzazioni Sindacali costituite in atto o che le stesse concordemente adotteranno in seguito:
- gestirà il Fondo Ferie, Gratifica e Festività, curando la riscossione dei contributi già disposti a favore della Cassa Edile;
- gestirà il Fondo per l'istruzione e l'Addestramento Professionale, curando la riscossione dei contributi all'uopo dovuti;
- gestirà il Premio di Professionalità Edile, curando la riscossione del contributi all'uopo dovuti;
- gestirà le Quote dl adesione contrattuale, curando la riscossione del contributi all'uopo dovuti;
- gestirà il Fondo di Mutualizzazlone tra le Imprese Edili per gli oneri derivanti da malattie ed infortunio dei dipendenti, curando la riscossione del contributi all'uopo dovuti;
- adempirà anche ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui al primo comma del presente articolo, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Ancona ad esse aderenti;
- assumerà, previo nulla osta delle suddette Organizzazioni Sindacali, ogni Iniziativa atta a favorire, in ogni campo, gli imprenditori edili, i loro dipendenti e le rispettive famiglie;
- perseguirà inoltre il fine di ampliare all'intera Regione Marchigiana la propria organizzazione assistenziale, previdenziali, mutualistica, ecc., all'uopo ricercando e favorendo fusioni o concentrazioni con i corrispondenti Enti delle altre provincie o quei diversi organismi ivi istituiti per il raggiungimento degli stessi scopi o di analoghe finalità.
Le prestazioni di previdenza ed assistenza dell'Assistedil sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al primo comma del presente articolo e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Ancona aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali saranno concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato dl Gestione.
L'Assistedil darà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai comma precedenti.
L'Ente non ha alcun scopo dl lucro.

Art. 3 Durata
La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo; varranno in proposito gli accordi che interverranno tra le quattro Associazioni Sindacali della categoria, per iniziativa delle quali l'Ente è stato costituto.

Art. 4 Sede - Rappresentanza e domicilio Legale
L'Ente ha sede legale in Ancona, in Via Filonzi, 9.
La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente del suo Comitato dl Gestione.
Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dall'Ente, tutti i lavoratori iscritti all'Ente e i datori di lavoro aderenti al medesimo eleggono domicilio legale presso la sede dell'Ente stesso.

Art. 5 Iscritti ed aderenti all'Ente
Hanno diritto di iscrizione all'Ente tutti i lavoratori che svolgono attività edilizia od affine nella Provincia di Ancona, alle altrui dipendenze.
Per attività edilizia od affine si intendono tutte quelle attività elencate nel vigente C.CN.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
S'intendono alle altrui dipendenze tutti i lavoratori che svolgono la loro attività non in proprio, ma alle dipendenze di imprese industriali, aziende artigiane, cooperative, associazioni, enti pubblici, privati, ecc., o comunque alle dipendenze di altre persone. Hanno l'obbligo dl aderire all'Ente e di osservarne i regolamenti e le disposizioni, tutti quei datori di lavoro per i quali la legge, I vigenti contratti collettivi di lavoro o i contratti d'appalto dagli stessi stipulati con le pubbliche o private amministrazioni, sanciscono detto obbligo anche se riferito alla precedente denominazione dell'Ente, cioè alla Cassa Edile Provinciale di Ancona. Possono però volontariamente aderire all'Ente anche quegli eventuali datori di lavoro svolgenti attività edilizia od affini per i quali quell'obbligo attualmente non esista.
Con apposito regolamento, verranno precisate le norme per l'iscrizione e l'adesione all'Ente per li recesso dal medesimo.

Art. 6 Entrate dell'Ente
All'Ente affluiranno i contributi, gli accantonamenti, le indennità, ecc. stabiliti dai contratti e dagli accordi stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e del lavoratori della circoscrizione di Ancona ed esse aderenti.
Gli obblighi contributivi delle Imprese e dei lavoratori Iscritti all'Assistedil sono inscindibili tra loro.
Le entrate relative ad ognuna delle gestioni a cui l'Ente è preposto verranno registrate separatamente e così le corrispondenti uscite, onde ad ogni gestione curata dall'Ente corrisponda una distinta contabilità.
Con apposito regolamento verranno precisate le modalità dei versamenti dell'Ente e i provvedimenti per le eventuali inadempienze.

Art. 7 Organi dell'Ente
Sono organi dell'ASSISTEDIL:
- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.
I membri degli Organi dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alla scadenza del triennio s'intenderanno riconfermati nell'incarico quei Membri per i quali l'Associazione Sindacale che li aveva designati non abbia provveduto alla loro sostituzione.
E' però facoltà delle predette Associazioni Sindacali provvedere alla sostituzione dl uno o di tutti i Membri da esse designati, anche prima della scadenza del triennio.
Chi surroga un Membro cessato dalla carica anzi tempo resta in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il predecessore.
Tutte le cariche sociali sano gratuite.
Peraltro le quattro Organizzazioni Sindacali, ad iniziativa delle quali l'Ente è stato costituito, possono autorizzare il Comitato di Gestione dell'Ente a risarcire i Consiglieri delle spese dagli stessi incontrate per lo svolgimento delle loro mansioni e ad indennizzare il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri per il tempo che ciascuno di essi sottrae alle proprie occupazioni per dedicarlo all'Ente.
Il Comitato di Gestione stabilirà quindi la misura di detti risarcimenti ed indennizzi, anche forfettizzandoli sotto forma di "gettoni di presenza".

Art. 8 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Uno fra i Membri nominati dall'Associazione Territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.
Uno fra i Membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione dl queste, la funzione di Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi dell'Assistedil deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale e ne promuove la loro convocazione; ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza e di inadempimento, il Presidente e il Vice Presidente dovranno delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di Gestione, tutte o parte delle loro funzioni, con pienezza di poteri.

Art. 9 Comitato di Gestione
Il Comitato dl Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo.
In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 1, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.
Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dalla Associazione territoriale della circoscrizione di Ancona aderente all'A.N.C.E. a delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Ancona aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.
Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da dodici componenti.
In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.
E' inoltre compito del Comitato di Gestione stabilire e disporre quanto ritenuto più opportuno o necessario per il miglior raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente e soprattutto per attuare le iniziative già studiate e deliberate intese a realizzare Scuole di Addestramento ed Istruzione Professionale nell'edilizia e per provvedere con accuratezza, precisione e sollecitudine alle gestioni dei vari Fondi all'Ente affidate.
All'uopo l'Ente potrà nominare commissioni di studio, comitati esecutivi od altri simili organismi cui affidare studi, rilievi, indagini o particolari compiti organizzativi, tecnici, amministrativi, ecc. scegliendone i componenti tra i membri del proprio Comitato di Gestione, coadiuvati anche, ove occorra, da persone competenti, anche estranee all'Ente, provvedendo ovviamente, a stabilire i limiti e la sfera entro cui operare e gli onorari, i compiti, ecc. da corrispondere ai componenti dette commissioni e comitati.
Spetta in particolare al Comitato di Gestione di:
a) deliberare ed approvare i regolamenti interni dell'Ente o delle varie gestioni all'Ente affidate;
b) provvedere alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente nei quali bilanci dovranno essere separatamente e distintamente evidenziate le varie gestioni cui l'Ente è preposto;
c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, dell'Ente ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi, delle indennità, ecc. cui l'Ente è preposto:
d) provvedere nel miglior modo all'impiego dei Fondi di pertinenza delle varie gestioni affidate all'Ente, attenendosi scrupolosamente alle relative vigenti disposizioni di legge, dei contratti ed accordi sindacali e delle norme contenute nel presente Statuto;
e) disporre la formazione di fondo di riserva per la più oculata e previdente gestione dei fondi di cui l'art. 2 del presente Statuto;
f) curare pubblicazioni annuali e straordinarie, promuovere convegni conferenze, ecc. allo scopo di diffondere fra i datori di lavoro e gli operai dell'edilizia, l'amore e l'interessamento alle provvidenze sociali cui l'Ente è preposto;
g) curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali dell'Ente;
h) infine il Comitato di Gestione sovrintenderà alla gestione economica finanziaria dell'Ente e quindi potrà deliberare in ordine alla costruzione di immobili, all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili iscritti In pubblici registri, e al conferimento al suo Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi nonché per accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari, o nel Gran Libro del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche legali; per transigere e compromettere in arbitrati di amichevoli composizioni; per promuovere e sostenere liti o recederne; appellare o ricorrere per revocazione o Cassazione; per offrire, deferire ed accettare i giuramenti; per nominare procuratori speciali ed eleggere domicili; per promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritenga convenienti all'Ente.
Spetta anche al Comitato di Gestione disporre e sorvegliare affinché l'Amministrazione dell'Ente sia tenuta in maniera limpida e ineccepibile e che le deliberazioni del Comitato stesso siano regolarmente verbalizzate in apposito libro.
Spetta poi al Comitato di Presidenza assumere e licenziare il personale dell'Ente e fissarne il trattamento economico.
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente o da almeno due membri del Comitato di Gestione, o dal Collegio dei Sindaci.
Il Comitato di Gestione è convocato mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti in carica.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità dei voti la questione resterà provvisoriamente insoluta, ma la stessa questione dovrà essere ridiscussa e decisa dal Comitato nella sua prossima riunione, che dovrà essere convocata entro i successivi 15 giorni.
Ove anche in detta seconda riunione si verifichi parità dei voti sulla questione di che trattasi, prevarrà il voto del Presidente.
Alle riunioni del Comitato diGestione partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.
Il Direttore dell'Ente assiste alle riunioni e ne è il Segretario.

Art. 10 Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è composto da:
a) 12 componentI del Comitato diGestione;
b) 3 componenti nominati dall'Associazione Territoriale aderente all'A.N.C.E.;
c) 3 componentI nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.
Due dei posti di cui alla lettera b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell'art. 9 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni nazionali di cui allo art 1.
Spetta al Consiglio Generale di:
- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo dell'Assistedil;
- decidere degli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.
Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 11 Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti designati rispettivamente:
- uno dalla Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona - Sezione Costruttori Edili;
- uno dai tre Sindacati dei Lavoratori indicati all'art. 1;
- il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai primi due, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci deve essere iscritto nell'albo dei Revisori del Conti.
Essi durano in carica un triennio e potranno essere riconfermati.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato dl Gestione.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403 -2404 - 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Ente e ne controlla la corrispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione non è soggetta ad alcuna formalità di procedura.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione senza voto deliberativo.

Art. 12 Personale dell'Ente
Gli Uffici dell'Ente sono retti da un Direttore nominato dal Comitato diGestione che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento economico.
L'organico del personale impiegatizio necessario al funzionamento dell'Ente e la assunzione dei relativi impiegati ed il loro trattamento economico vengono deliberati dal Contato di Gestione, udito il parere del Direttore.

Art. 13 Patrimonio dell'Ente
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, sono di proprietà dell'Ente o delle gestioni ad esso affidate;
b) dagli avanzi verificatesi nelle varie gestioni curate dall'Ente e dalle eventuali riserve ordinarie e straordinarie accantonate in dette gestioni.

Art. 14 Esercizi finanziari e bilanci
L'esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
Entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo di quell'esercizio e lo sottopone al Consiglio Generale per la sua approvazione.
In via transitoria per l'anno 1993 l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 30 settembre1993.
Nel bilancio dovranno essere evidenziate separatamente tutte le singole gestioni affidate all'Ente.
Entro lo stesso termine dovrà pure essere compilato ed approvato il bilancio preventivo per l'anno successivo.
I bilanci preventivi e consuntivi debbono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle quattro Associazioni Sindacali di cui all'art. 1, accompagnati da una relazione del Presidente del Comitato di Gestione dell'Ente e da quella del Collegio dei Sindaci.
I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi debbono contenere una possibile esatta previsione, per ogni gestione affidata all'Ente, delle entrate e delle uscite relative.

Art. 15 Estinzione dell'Ente e sua liquidazione
La messa in liquidazione dell'Assistedil è disposta con accordo tra le Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 9, su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all'art. 1.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione provvederà in difetto, il Presidente del Tribunale di Ancona.
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Nel caso che, liquidato ogni credito e debito dell'Ente, residuano beni di sua proprietà, questi saranno devoluti a quelle istituzioni o a quelle opere di assistenza o beneficenza a favore dei lavoratori edili, che umano determinate dal Comitato di Gestione.

Art. 16 Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni Sindacali che hanno approvato lo Statuto medesimo.

Art. 17 Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

Art. 18 Norma transitoria
Le modifiche statutarie, adottate con atto in data 1° ottobre 1979 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1980.
Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di adozione delle modifiche statutarie sarà approvato dal Comitato di Gestione.

Ancona, 28 aprile 2005